circolare 20.04.2009

CIRCOLARE INFORMATIVA: Testo Unico per la Sicurezza, decreto legislativo 81/08

12 aprile 2015
Circolare 20.04.2009

Circolare 20.04.2009

Come ormai noto è entrato in vigore a tutti gli effetti il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 conosciuto come Testo Unico per la sicurezza.

Diverse sono le modifiche e novità introdotte; la presente circolare intende illustrare tali novità e richiamare alcuni importanti obblighi già previsti dalla precedente normativa: 

1)      Le cartelle sanitarie e di rischio devono essere istituite e custodite a cura del Medico Competente; nelle aziende con più di 15 lavoratori il luogo di custodia deve essere concordato tra Medico e Datore di lavoro.

Si fa presente quindi che per le aziende con meno di 15 lavoratori si provvederà al ritiro della documentazione attualmente in Vostro possesso mentre per quelle con più di 15 lavoratori verrà trasmesso ( o è già stato trasmesso) modulo per la dichiarazione congiunta Medico – Datore di lavoro in merito alla definizione del luogo di conservazione.

Continuerà, ovviamente, ad essere trasmesso come in precedenza il giudizio di idoneità lavorativa.

2)      La documentazione sanitaria di cui al punto precedente, alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere consegnata allo stesso lavoratore a cura del Medico Competente.

In tal caso il datore di lavoro dovrà dare immediata comunicazione scritta allo scrivente ufficio della dimissione del lavoratore. La mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi a suo carico, comporta un’ammenda per il datore di lavoro da 800 a 3000 €.

Successivamente il lavoratore dovrà contattare lo scrivente ufficio per fissare un appuntamento per la consegna della cartella sanitaria.

3)      Le visite mediche preventive, in fase di assunzione, devono essere eseguite prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica. La periodicità delle visite mediche periodiche rimarrà definita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

4)      Come già specificato nella “Nomina del Medico Competente”, si ricorda che ogni variazione di personale, dovrà essere immediatamente comunicata allo scrivente ufficio. In caso di assunzione i dati del lavoratore andranno comunicati utilizzando il MOD 43. In caso di dimissione la comunicazione dovrà essere repentina per poter assolvere agli obblighi di legge in merito alla restituzione della documentazione sanitaria al lavoratore.

5)      Per le visite agli apprendisti la normativa è così modificata:

 

ESPOSTI A RISCHI SPECIFICI

NON ESPOSTI A RISCHI SPECIFICI

APPRENDISTI MINORI DI ETA’

Visita da parte del medico competente aziendale (art.41 D.Lgs.81/08)

Visita da parte di un medico del Servizio Sanitario (art.8 L.977/67)

APPRENDISTI MAGGIORI DI ETA’

Visita da parte del medico competente aziendale

(art.41 D.Lgs.81/08)

NO VISITA

6)      La visita medica per i lavoratori con mansioni inerenti le attività di trasporto (conducenti di veicoli con patente di guida categoria C,D,E, e per gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci –compreso l’uso di carrelli elevatori-) ai sensi delle nuove Procedure del 17 settembre 2008 applicative del provvedimento n. 99/cu del 30 ottobre 2007 sancita in base alla legge 5 giugno 2003 n. 131, prevede anche l’effettuazione di accertamenti sanitari finalizzati alla verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Tale accertamento verrà effettuato nel corso della visita medica mediante test analitici immunochimici rapidi eseguiti su matrice urinaria (il costo relativo a questo test è di € 35.00 iva esente).

L’attivazione della procedura prevede la trasmissione,da parte del datore di lavoro, dell’elenco complessivo dei lavoratori che svolgono le suddette mansioni da sottoporre agli accertamenti in sede di visita medica in base alla scadenza dell’idoneità lavorativa. (MOD 46). La mancata comunicazione dei nominativi dei lavoratori preclude l’esecuzione dei test di screening per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza.

7)      Si ricorda inoltre che il giudizio di idoneità deve essere rinnovato mediante visita medica periodica alla sua scadenza; i lavoratori che non vengono inviati per la visita medica periodica risultano di fatto sprovvisti del giudizio di idoneità.

La mancata effettuazione della visita medica preventiva e periodica entro i termini stabiliti comporta  per il datore di lavoro sanzione da 1500 a 4500 €.

8)      Infine, per eseguire una corretta sorveglianza sanitaria, nell’impossibilità di raccogliere i DVR, si chiede la compilazione del MOD 47, al fine di reperire le corrette informazioni rispetto ai Fattori di Rischio cui sono esposti tutti i lavoratori.

Si coglie l’occasione infine per ricordare gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro.

I principali e più importanti OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO sono:

  1. valutazione di tutti i rischi sui luoghi di lavoro ed elaborazione di un documento scritto in cui sono riportati appunto i risultati della valutazione dei rischi, i criteri di valutazione, le misure di prevenzione e protezione adottate, i dispositivi di protezione individuati, il programma delle misure di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ecc.ecc. (sanzione da 5000 a 15000 euro); come detto sopra l’obbligo di redigere il nuovo documento ha una scadenza che per ora risulta fissata alla data del 1° gennaio 2008;
  2. nomina del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) avente specifici requisiti (sanzione da 5000 a 15000 euro);
  3. nomina del Medico Competente laddove prevista l’attivazione della sorveglianza sanitaria (sanzione da 3000 a 10000 euro);
  4. designazione degli incaricati della lotta agli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di primo soccorso (sanzione da 800 a 3000 euro);
  5. fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale sentiti l’RSPP ed il MEDICO COMPETENTE (sanzione da 2000 a 5000 euro);
  6. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute, alle misure e alle attività di prevenzione e protezione adottate, nonché all’uso delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze , dispositivi anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro (sanzione da 2000 a 4000 euro);
  7. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione annuale per la sicurezza (sanzione da 2000 a 5000 euro);
  8. vigilare affinchè i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non vengano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità rilasciato dal MEDICO COMPETENTE (sanzione amministrativa da 1500 a 4500 euro)
  9. comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del Rappresentate Lavoratori Sicurezza (RLS) (sanzione amministrativa di 500 euro);
  10. in caso di affidamento di lavori ad una impresa esterna o ad una lavoratore autonomo all’interno della propria azienda deve verificare prima l’idoneità tecnico professionale della stessa impresa o lavoratore autonomo, e deve provvedere a fornire le informazioni sui rischi specifici presenti all’interno degli ambienti in cui sono destinati ad operare; inoltre deve redigere un documento unico di valutazione dei rischi dovuti alle possibili interferenze che si possono creare (DUVRI);

  

Invitandovi ancora una volta a contattare i nostri uffici per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.